lunedì 28 giugno 2010

Ricerca sul ddl 1611 c.d. bavaglio (art.1 commi da 1 a 10) Prima parte





Codice di procedura penale, con modifiche previste nel ddl 1611 (in versione approvata dal senato il 10/06/2010)
PRIMA PARTE
Anzitutto, è opportuno chiarire ciò che anima questa mia ricerca sul ddl 1611.

- Sono fermamente convinto che le leggi siano scritte per esser lette, non solo da quattro ‘adepti’ depositari del sapere, ma anche dai cittadini. I testi di legge sono dei cittadini e per i cittadini. Ritengo poi che, quando un disegno di legge divide il mondo in due, con opinioni discordanti e col popolo preso nel mezzo a cercare di capirci qualcosa, allora questo è il momento in cui il singolo cittadino ha il dovere di chiarirsi le idee; e per farlo c’è un solo sistema: scaricare il testo incriminato, leggerlo attentamente ed evitare così di dover fare atti di fede.
- Da molti anni, non soffro di identificazione con nessun partito politico né, tanto meno, con nessuna delle persone che vi operano, siano essi al governo, all’opposizione o disoccupati. Non è stato certo facile - lo devo ammettere - liberarmi da una serie di condizionamenti mentali indotti dai sistemi in cui viviamo; ma oggi, nelle persone che operano in politica e che legiferano, io vedo null’altro che dei servitori dello Stato, ovverosia: servitori dei cittadini, incaricati dai cittadini.
- Non ho alcun interesse o conflitto d’interessi che mi spinga a dedicare tante ore del mio tempo a simili ricerche, se non un profondo interesse per la libertà, l’autonomia e la creatività dell’uomo (intendendo anche la donna) e per l’ambiente naturale che ci ospita.
- L’obiettivo di questa ricerca è anzitutto quello di favorire la lettura degli articoli che compongono il codice di procedura penale (c.p.p.); soprattutto per quegli articoli, oggi in vigore, che sono interessati da consistenti revisioni nel ddl 1611.
- La lettura vuol essere favorita da chiarimenti ed approfondimenti scritti da me. L’intento è quello di cercare d’entrare nel merito dell’impianto burocratico, dell’etica e dei punti meno chiari di questo ddl, per dare un apporto più oggettivo possibile, con tutti quelli che sono i miei limiti; ma anche con quelli che sono i limiti del legislatore, la sua capacità di esprimersi in modo chiaro, inequivocabile, privo di ‘corto circuiti’ procedurali, non infarcito da inutili e dannose burocrazie e coerente.
- Ogni lettore dovrà quindi considerarsi ricercatore attivo e partecipe, senza prendere per buone le mie considerazioni, se non dopo un’attenta lettura e ri-lettura degli articoli - esattamente come ho cercato di fare io.
- Il lettore passivo, distratto da ‘altro’, pigro, frettoloso, in conflitto d’interessi, ovvero poco interessato al futuro delle democrazie e ai diritti umani, potrà sempre rinunciare a questa ‘perdita di tempo’.. e riprendere in mano il telecomando.
Nota bene: in quest’ultimo punto la congiunzione “ovvero” è da leggere come “oppure”, che è il significato attribuito a questa parola nei testi di legge e, sempre più spesso, nel linguaggio ‘burocratese’ tanto amato dai burocrati. Nelle mie osservazioni cerco di utilizzare altre congiunzioni come “o”, “ovverosia”, “cioè” e lo stesso “oppure”, la cui interpretazione è univoca, evitando così l’uso di “ovvero”. Leggerete quindi la parola “ovvero” solo nel testo delle leggi, e vi abituerete a tradurla al volo in oppure; altrimenti non capirete neppure un mezzo comma.

Il testo di colore blu è quello del codice di procedura penale oggi in vigore. Il testo di [[colore grigio racchiuso tra parentesi quadre]] rappresenta le parti ‘ex blu’, cioè le parti di codice in vigore delle quali il ddl 1611 prevede la cancellazione, o sostituzione con altro testo. Il testo di colore rosso costituisce le parti di testo aggiuntive o sostitutive, previste nel ddl 1611. Le mie personali riflessioni, osservazioni, tabelle ecc, sono in color nero.
Suggerisco di leggere lentamente, con pazienza, prendendosi tutto il tempo che occorre per rileggere le parti più articolate. Se proprio vi risulta difficile, potete scorrere per leggere le mie osservazioni in color nero - ma penso non sia l’approccio corretto per farsi un’idea di questo ddl.





Art. 36. Astensione.
1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

Art. 53. Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione.
1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

2. Il capo dell’ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e) e h-bis), nonche ́ se risulta iscritto nel registro di cui all’articolo 335 per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11, al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.
2-bis. Di ogni iscrizione di magistrati nel registro di cui all’articolo 335 per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell’ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell’ipotesi che indagati risultino il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario

3. Quando il capo dell’ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall’art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l’udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.

Vedi: Codice penale, Art. 379bis. Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391quinquies del codice di procedura penale.

Il registro a cui si riferisce l’art.53 è il registro delle notizie di reato - in gergo giornalistico è anche detto registro degli indagati. Vedi art.335 in basso.

- oggi,
nel codice penale, l’art.379bis è teso a scongiurare e punire la fuoriuscita, non autorizzata, di informazioni coperte da segreto riferite a procedimenti penali. E ciò vale anche e soprattutto durante la fase delle indagini preliminari, sulle quali non è ammesso divulgare alcun tipo d’informazione che sia coperta da segreto (i motivi sono ovvi).
In tal senso, già l’attuale codice penale punisce la violazione del segreto istruttorio - cui deve attenersi l’intero organo del pubblico ministero.

- nel ddl 1611 (art.1, commi 1 e 2)
con l’introduzione della lettera h-bis in 36 c.1 si pone il divieto al giudice, di esprimere pubblicamente qualsiasi tipo di dichiarazione su di un procedimento affidatogli.
Tuttavia, la condizione h-bis è estesa anche all’art.53 c.2, riferito al pubblico ministero, disponendo così che né il capo dell’ufficio né il magistrato possono rilasciare alcun tipo di dichiarazione pubblica in merito al procedimento assegnatogli - pena la sostituzione con altro magistrato.
Si deve prestare attenzione al fatto che con “dichiarazione pubblica” non si intende una dichiarazione che riveli informazioni coperte da segreto (reato penale), bensì qualsiasi forma di dichiarazione.
Ritengo poi singolare il fatto che, in queste modifiche all’art.53 c.2, sia incluso anche il caso di iscrizione del magistrato stesso al registro delle notizie di reato. Questo potrà creare le condizioni per indurre ‘corto circuiti’ procedurali, tali da far sì che un magistrato, nel bel mezzo delle sue indagini, una volta iscritto al registro delle notizie di reato possa vedersi sostituito da altro magistrato, nel procedimento in corso - pur non essendo ancora concluse le indagini preliminari nei suoi confronti. L'art.115 che leggerete più in basso, prevede anche la sospensione cautelare fino a tre mesi, se constatata la responsabilità del soggetto e la gravità della violazione.


Art. 335. Registro delle notizie di reato.
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2 lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Art. 103. Garanzie di libertà del difensore. (modificato da ddl 1611 art.1 c.3)
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.

5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilita’ penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.


Prima di leggere l’art.114 desidero illustrare alcune definizioni e disposizioni - così come appaiono nell’articolo oggi in vigore - nel modo più chiaro a me possibile.
Nel testo in vigore, sono definiti i casi per i quali è vietato dare pubblicazione di un atto processuale, secondo determinate casistiche.
Ciò nasce dall’esigenza di garantire e bilanciare tre importanti aspetti: il segreto istruttorio, il diritto all’informazione e la privacy delle persone coinvolte.
Sono contemplate differenti situazioni, in base al verificarsi delle seguenti condizioni.
- il fatto che l’atto sia segreto oppure no.
- la fase del procedimento cui è riferito l’atto in oggetto: indagini preliminari, dibattimento.
- la forma nella quale l’atto è pubblicato: testualmente, parzialmente, come riassunto oppure il solo contenuto (cioè l’evento che vi è riportato)

La segretezza.
Di tutti gli atti coperti da segreto ne è vietata, ovviamente, la pubblicazione in qualsiasi forma - anche del solo contenuto (altrimenti non sarebbero segreti).
Dal momento in cui l’indagato è portato a conoscenza dell’atto, allora l’atto stesso non può più esser considerato segreto; diviene così pubblicabile, ma esclusivamente sotto forma di contenuto.

La fase delle indagini.
In fase di indagini preliminari, è intuitivo che l’atto segreto non debba essere pubblicato in alcun modo e in alcuna forma, perché ciò comprometterebbe l’efficacia stessa dell’indagine, oltre alla privacy e reputazione delle persone coinvolte.
Mentre in fase di dibattimento si articolano differenti restrizioni, riferite alla forma dell’atto e alla tipologia di dibattimento (pubblico o a porte chiuse).

La forma dell’atto pubblicabile.
In merito a tutti gli atti non coperti dal segreto, il comma 7 in vigore specifica che ne è sempre consentita la pubblicazione ma solo sotto forma di contenuto.

Dopo l’articolo 114, riporto due tabelle che raccolgono le differenti casistiche contemplate. La prima è riferita all’applicazione odierna dell’art.114, mentre la seconda riporta come diventerebbe, con l’introduzione del ddl 1611.
Prima però, leggiamo l’articolo e relative modifiche.


Art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini.
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto.

2-bis. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

2-ter. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

6 bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonche ́ quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato.

[[ 7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto. ]]
7. E’ in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271.
E’ altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis.


Riepilogo degli atti pubblicabili, oggi, come da art.114 del c.p.p. in vigore.


Riepilogo degli atti pubblicabili, in base alle modifiche proposte all’art.114 c.c.p. con ddl 1611 (art.1 c.4, 5, 6, 7)

Si nota subito che l’intervento sostanziale riguarda le norme sui divieti di pubblicare atti relativi a intercettazioni, in fase di indagine preliminare (ci riferiamo sempre ad atti non coperti da segreto).
C’è un boss indagato per gravi reati penali?.. Abbiamo una fase di indagine preliminare in cui nessuno (tanto meno lui) è a conoscenza del fatto che è sotto intercettazione (telefonica, ambientale, ecc).
A un certo punto però egli sarà messo a conoscenza degli atti a suo carico, e tra questi potrebbe esserci la conversazione in cui organizza, con altro boss, una truffa da milioni di €, oppure la manipolazione di una gara d’appalto per la pubblica amministrazione.
> oggi, in quest'ultima fase descritta,
tali atti di intercettazione, non segreti, sono pubblicabili ma esclusivamente in forma di contenuto.

> col ddl 1611 (art.1 c.5)
i cittadini non sapranno nulla, se non in seguito a udienza preliminare. Gli affari del boss, anzi dei due boss, resteranno affari privati; tra loro due ed il pubblico ministero. I cittadini, potranno così continuare a fare il proprio lavoro, in fabbrica o in ufficio, sereni, ben disposti e indisturbati.
Se l’obiettivo di questa norma vuol essere quello di garantire la privacy della persona indagata allora possiamo affermare, senza timore d’esser smentiti, che l’obiettivo è perfettamente centrato... purtroppo a scapito del diritto all’informazione.

Altro aspetto da valutare, nel ddl 1611 (all’art.1 c.6) è l’introduzione nel c.p.p. del nuovo comma 6-ter.
Questa è una ‘idea’ che considero del tutto inopportuna - per non dire priva di buon senso.
Poiché, il divieto di diffusione dei nomi dei magistrati, riferiti al processo penale che stanno seguendo, non permette di informare i cittadini su chi sta lavorando a un determinato procedimento - mentre i soggetti indagati o imputati lo sanno perfettamente!
Non arriva così al cittadino alcuna informazione che possa permettergli di farsi un’idea dei meriti mostrati dai singoli magistrati (e rispettivi team che lavorano al loro fianco) nell’affrontare indagini ampie e complesse, soprattutto in fatto di mafia e criminalità organizzata.
Con questo 6-ter non si fa altro che isolare dall’opinione pubblica l’operato di coraggiosi magistrati, Servitori dello Stato, come fossero comuni impiegati (con tutto il rispetto per questa categoria di cui faccio parte) aumentandone in tal modo la vulnerabilità a ritorsioni e vendette; ritorsioni di cui, purtroppo, abbiamo già una ben lunga serie storica.
Un magistrato inquirente, non passa certo il proprio tempo a indagare reati penali con l’ambizione di diventare famoso come una pop star! Ma al tempo stesso, temo che non possa gradire alcuna forma di isolamento.. soprattutto al giorno d’oggi.
Dal mio punto di vista, questo 6-ter ha un carattere del tutto ‘singolare’ - concedetemi il termine omertoso - nei confronti del diritto all’informazione della cittadinanza e, soprattutto, nei confronti del lavoro svolto dalla magistratura.


Art. 115. Violazione del divieto di pubblicazione.
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

[[ 2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare. ]]
2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.

Qui, a mio modo di vedere, siamo di fronte ad una modifica ‘significativa’ del comma 2 dell’art.115.
Tralasciamo il fatto che il legislatore ha preso a prestito un gergo giornalistico scrivendo “registro degli indagati”, al posto della corretta espressione ‘registro delle notizie di reato’.. e che neppure i senatori se ne siano accorti (dopo aver analizzato minuziosamente e approvato il testo). Teniamo presente che oggi, nell’intero codice di procedura penale (ben 746 articoli) non vi è traccia alcuna dell’espressione “registro degli indagati”.
Il ddl 1611 è un fascicoletto di 16 pagine in pdf.

Leggendo il comma 2 in vigore capiamo che:
- oggi,
l’organo incaricato ad accertare la violazione del divieto di pubblicazione è rappresentato dal pubblico ministero.
Ritengo che ciò sia assolutamente funzionale! Il legislatore infatti dovette essere estremamente attento, in questo comma 2, al fine di garantire l’opportuna autonomia al pubblico ministero; il quale potrebbe vedere compromessa l’intera indagine, anche per una sola fotocopia finita in mani sbagliate, oppure (prendetelo come esempio) a causa di un impiegato dello Stato il quale non resista alla tentazione di confidare indiscrezioni alla propria amante.
Il P.M. ha oggi facoltà di accertare queste violazioni e di provvedere a segnalare i responsabili affinché si intervenga prontamente a livello disciplinare.

- mentre applicando il dll1611 (art.1 c.8)
anzitutto questa disposizione non è più presente nel comma 2, così come riformulato, ma oltretutto... L’organo titolare del potere disciplinare potrà essere informato (dal procuratore della Repubblica) limitatamente agli indagati iscritti nel registro delle notizie di reato.
In tal modo, il magistrato del P.M. non avrebbe più neanche l’autonomia di individuare e segnalare i responsabili di violazioni, per procedere a livello disciplinare.


Art. 266. Limiti di ammissibilità.
[[ 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono. ]]

[[ 2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. ]]

1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;
g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l’intercettazione potrebbe consentire l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede o che dall’intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall’articolo 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell’articolo 267, comma 3-bis.

Dopo varie riletture, riporto di seguito ciò che ho capito da queste modifiche all’art.266.
> oggi,
al comma 1 dell’articolo in vigore, l’oggetto dell’intercettazione di cui si valuta l’ammissibilità può essere:
- conversazioni o comunicazioni telefoniche
- altre forme di telecomunicazione

> mentre col ddl 1611 (art.1 c.10)
nello stesso comma 1, ai precedenti oggetti di intercettazione sono stati specificamente aggiunti:
- immagini mediante riprese visive
- acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni
In questo modo, il pubblico ministero risulterebbe limitato anche nella possibilità di utilizzo di semplici riprese visive, o nel disporre dei semplici tabulati di traffico (nei casi in cui egli ritenesse fondamentale accedere a tali documenti).
Ora infatti, l’accesso a tali documenti è ammesso solo se riferito ad indagini per i reati di cui alle lettere (a-g)!
In altri termini, sembra che il legislatore stia equiparando la consultazione di un semplice tabulato di traffico, ad una vera e propria intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o via internet o via radio - per le quali occorre un registratore o un apposito computer/software, con tanto di operatore specializzato.
Ma come caspita potrà procedere, in un’indagine celere, efficace e circostanziata, questo ‘sfortunato’ magistrato, se non gli diamo neppure la possibilità di incrociare tabulati di traffico e riprese visive??
Poiché... a me sembra davvero evidente che finché non sarà visionato, ‘sto tabulato, si avrà difficoltà ad immaginare l’eventuale network di complicità di altri soggetti, che potrebbero esser coinvolti nel reato stesso - o peggio ancora, in ulteriori reati che il buon magistrato va a ‘pizzicare’. Ricordiamoci inoltre che, il compito del P.M., nelle indagini preliminari, è anche quello di circostanziare l’eventuale estraneità della persona, rispetto ai fatti per cui è indagata.
Dunque, ve lo dico io come potrà procedere il P.M.:
1) rivolgendosi a dei sensitivi con capacità di remote viewing - ultimamente assai rari
2) cercando di farseli amici (gli indagati) su facebook, sotto nickname. Naturalmente in questa seconda ipotesi sto solo facendo ironia, per sdrammatizzare.

Il comma 2 dell’articolo si riferisce alle intercettazioni ambientali.
> oggi,
le intercettazioni ambientali sono consentite per i procedimenti relativi ai medesimi reati, ma con le dovute precauzioni nei casi di abitazioni e luoghi di privata dimora per i quali devono esserci fondati motivi, tali da far ritenere che in quell’ambiente si stia svolgendo l’attività criminosa. (Art.614 del codice penale).

> mentre col ddl 1611,
questa precauzione è estesa a tutte le intercettazioni ambientali.
Ma allo stesso tempo (nel secondo ‘infinito’ periodo del comma) si specifica ulteriormente che, il pubblico ministero può disporre le operazioni di intercettazione solo se risulta accertata una di queste condizioni:
- dalle indagini svolte emerge che l’intercettazione potrebbe far acquisire elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede
- dall’intercettazione possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione dei reati indicati
Peccato però che, anche con queste ultime condizioni verificate, sia comunque esclusa la possibilità di disporre intercettazioni in abitazioni e luoghi di privata dimora.

Se ho interpretato correttamente: grazie a queste modifiche al comma 2, i criminali troverebbero più conveniente insediare l’headquarter nella propria abitazione (di proprietà o in affitto che sia) piuttosto che ritrovarsi in dei capannoni bui e sporchi - come spesso abbiamo visto nei polizieschi hollywoodiani.

Termina qui la prima parte sui primi 10 commi del ddl; ne restano altri 32 da leggere e comprendere. Questo testo potrà subire eventuali revisioni, poiché potrebbero emergere altri punti da me sottovalutati o sopravvalutati, oppure eventuali interpretazioni errate. In tal caso - e solo per modifiche sostanziali - riporterò la data ed il numero della revisione in fondo al testo.
Stay tuned, per le successive parti in preparazione.

26/06/2010



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